Pergamene

INVENTARIO delle pergamene esistenti nell'Archivio comunale di Potenza Picena (Secoli XIII - XVII)

*Tutti i documenti pontifici senza altra indicazione sono Bolle.

SECOLO XIII

  • Doc. n. 1: 1252 nov. 27, Perugia: Innocenzo IV concede ai Montesantesi « possessiones et tenutas quas vos et predecessores vestros asseritis a tempore cuius non extat memoria», anche se mancano gli « strumenti ».
  • Doc. n. 2: 1252, dic. 1, Perugia: Innocenzo IV dà mandato al Vescovo eletto di Fermo di accogliere, se possibile, la richiesta dei cittadini di Montesanto, i quali desiderano portare in luogo più decente e sicuro il cimitero detto di Santo Stefano, nel quale le ossa dei morti sono spesso rosicchiate da « cani e porci»!
  • Doc. n. 3: 1255, nov. 2, Napoli: Innocenzo IV comunica al Rettore della Marca di aver ridotto la « tallia » di Montesanto dallo stipendio di quattro soldati a quello di uno solo.
  • Doc. n. 4: 1269, giug. 13, Viterbo: Clemente IV conferma ai Montesantesi la facoltà già concessa da Innocenzo IV di eleggersi liberamente il Podestà; e ciò anche « quod multa dampna in personis et rebus pro fidei puritate ac fidelitate servanda Romane matri ecclesie passi preteritis temporiqus fueritis ».

SECOLO XIV

  • Doc. n. 5: 1322, giug. 22, Montesanto: i « boni homines » di Montesanto propongono che si aduni il Consiglio di Credenza per decidere sulla proposta di messer Giovanni di chiedere a Paolino, Pievano di S. Stefano, la costituzione di un ospedale nella casa di tal Thodescho. Il Consiglio di credenza nel giorno stesso 22 giugno approva la richiesta dopo essersi riunito; il 28 giugno la richiesta è approvata anche dal Consiglio generale.
  • Doc. n. 6: 1341, ott. 18, Montesanto: verbale del Consiglio generale tenuto in Montesanto per ordine del giudice Galasso di Bartolomeo da Macerata sui seguenti argomenti: 1) fosso scavato dal Comune di Recanati nel territorio di Montesanto; 2) ordini di Bertrando Tesoriere della Marca e Vicario del Rettore Giovanni da Riparia circa l'aiuto da dare a ser Giacomo inviato contro Guercio di Tomassuccio di Montesanto nonché circa l'invio da parte del Comune di sei cittadini per scusare dinnanzi al Tesoriere la disubbidienza perpetrata in disprezzo dei suoi ordini, avendo portato aiuto al Guercio; 3) come si debba effettuare la raccolta delle contribuzioni da versare al Tesoriere, affinché non avvengano frodi. Maestro Amatore di Roberto propone che sia dato mandato al Gonfaloniere ed al Giudice di provvedere di comune accordo nei confronti del Comune di Recanati; per quanto riguarda la tassa, propone che sia applicata a seconda dei beni dei singoli cittadini,e non « per fumantes »; infine, che si obbedisca al Tesoriere per quanto riguarda l'azione contro Guercio di Tomassuccio e l'invio dei sei cittadini per scusare il Comune. Pietro di Tommaso in vece propone di interessare il Comune ed il Vescovo di Fermo per il contrasto con Recanati, di non pagare affatto la tassa richiesta, e di obbedire al Tesoriere dando a ser Giacomo l'aiuto richiesto. Messe in votazione le proposte dei due consiglieri, sono approvate quelle di maestro Amatore con 220 voti favorevoli e 30 contrari.
  • Doc. n. 7: 1371, marzo 21, Bologna: Pietro, cardinale di S. Maria in Trastevere e Vicario generale « in nonnullis Provinciis et terris Sancte Romane Ecclesie », accogliendo la supplica di Montesanto, sottrae il Comune alla giurisdizione civile e criminale del Presidato di Camerino e lo aggrega alla Marca anconitana.
  • Doc. n. 8: 1376, giugno 9, Avignone: Gregorio XI conferma a Montesanto tutte le « libertates et immunitates » concesse dai suoi predecessori.
  • Doc. n. 9: 1377, ott. 10, Anagni: Gregorio XI esenta Montesanto da tutti gli oneri reali e personali, in considerazione dei danni sofferti nei precedenti disordini per la sua fedeltà alla Chiesa.
  • Doc. n. 10: 1377, ott. 10, Anagni: Gregorio XI assolve Montesanto dalle condanne subite e dal pagamento di « tallie ».
  • Doc. n. 11: 1377, ott. 10, Anagni: Gregorio XI concede che nessun cittadino di Montesanto possa essere trascinato o convenuto fuori del Comune « in quibuscumque primis causis ».
  • Doc. n. 12: 1377, ott. 10, Anagni: Gregorio XI dona a Montesanto beni mobili ed immobili di Pietro di Puccio e Ciccone di Puccio di Montesanto, condannati alla pena capitale per aver tentato di consegnare la città ai nemici della Chiesa.
  • Doc. n. 13: 1377, ott. 15, Anagni: Gregorio XI ordina al Rettore della Marca di pagare al Comune di Montesanto 682 ducati dei quali il Comune è creditore per aver dato vitto, alloggio ed altre cose necessarie alle milizie della Chiesa.
  • Doc. n. 14: 1377, ott. 17, Anagni: Gregorio XI rinnova a Montesanto la concessione del «merum et mixtum imperium cum plena cognitione omnium maleficiorum».
  • Doc. n. 15: 1377, nov. 3, Anagni: Gregorio XI ordina al Rettore della Marca di intervenire « de plano sine strepitu et figura iudicii » per evitare che in Montesanto alcuni laici, come lamentato dal Comune, si facciano conferire gli ordini minori « non ut clericaliter vivant, sed ut possint defraudare Universitatem » non pagando dazi e collette per sé e per i loro parenti.
  • Doc. n. 16: 1377, nov. 13, Roma: Gregorio XI, elogiando la fedeltà di Montesanto alla Chiesa, conferma le immunità e concessioni accordate al Comune da Pontefici, Legati e Vicari.
  • Doc. n. 17: 1378, gen. 19, Montesanto: transazione fra Montesanto e Antonio Vescovo-Principe di Fermo con il pagamento da parte del Comune di 150 ducati d'oro.
  • Doc. n. 18: 1378, dic. 21, Roma: Urbano VI loda Montesanto per la sua fedeltà: « considerantes fidelitatis vestrae constantiam quam ad nos et Romanam Ecclesiam gerere studuistis prout effectualiter geritis ... et fiducia certa speramus ».
  • Doc. n. 19: 1388, dic. 3, Montesanto: testamento di Antonio di Stefano di Montesanto, il quale lascia alla Pieve di S. Stefano la cera del suo funerale ; un piccolo legato (12 denari) più ... la cera colata dalle candele ai sacerdoti partecipanti alla veglia funebre sul suo cadavere; 40 bolognini alla Chiesa di S. Francesco dei Frati Minori, ed altrettanti alle Chiese di S. Pietro, S. Tommaso, San Giovanni, San Paolo, S. Antonio, S. Lucia, S. Michele, S. Sisto e S. Caterina; 12 denari alla Pieve di S. Stefano, nella quale desidera essere sepolto; 10 libre al Vescovo di Fermo; 12 denari alla fabbrica di S. Maria Maddalena ; 15 denari alla moglie Caterina; un fiorino d'oro a ciascuna delle due figlie; 13 fiorini da dispensare ai poveri ; piccole somme a molte altre persone; 10 libre all'ospedale di S. Giuliano e S. Lucia; obblighi agli eredi per S. Messe di suffragio all'altare della Madonna nella Pieve, al qual fine lascia anche la rendita del fitto di una casa, con prescrizioni precise sull'officiatura (uso del messale, numero delle candele, ecc.!).
  • Doc. n. 20: 1389, mag. 17, Recanati: Petruccio di Cuzio recanatese, commissario del Rettore Andrea Tomacelli, rilascia al Comune di Montesanto quietanza di 50 ducati « pro stipendio Boldrini de Panicale, stipendiario dicti domini et Sante Romane Ecclesie ».
  • Doc. n. 21: 1389, ott. 5, Roma: Bonifacio IX comunica ai Priori la nomina di Andrea Tomacelli a Marchese della Marca di Ancona e li esorta a restare fedeli alla Sede Apostolica.
  • Doc. n. 22: 1392, aprile 7, Macerata: quietanza rilasciata a Montesanto da Antonio di Paolo da Napoli, Tesoriere della Marca, per il pagamento della taglia riguardante il periodo settembre 1391 - aprile 1392.
  • Doc. n. 23: 1394, dic. 21, Roma: Bonifacio IX scrivendo ai Montesantesi ne loda la « costantem fidelitatem et devotionem inconcussam >> ed annunzia l'invio di persona ad essi gradita, quale Rettore della Provincia della Marca. (L'esterno della Bolla porta l'indicazione errata del nome di Bonifacio VIII).
  • Doc. n. 24: 1397, mag. 20, Fermo: il Vicerettore della Marca autorizza Fra Antonio di Cecco da Sanginesio, abate di S. Maria in Monte Coriolano, a vendere beni per la riparazione della Chiesa di S. Michele, dipendente dalla Abbazia.

SECOLO XV

  • Doc. n. 25: inizio sec. XV: frammenti di una convenzione tra Montesanto e Montecosaro per l'estradizione di delinquenti ( « quod si aliquis sclavus albanensis ... venisset ad habitandum in aliquam dictarum terrarum ... » ), per l'esportazione di animali e vettovaglie e per il transito nel porto di Montesanto di grano, vino, · olio, ecc. (La pergamena è formata di frammenti difficilmente ricomponibili e ridotti in pessimo stato).
  • Doc. n. 26: 1400, ott. 31, Montesanto: strumento di permuta di una via tra il Comune e Todeschino di Vanni.
  • Doc. n. 27: 1406, apr. 24, Roma: Gregorio XII comunica ai Priori di Montesanto di aver ordinato al Rettore Ludovico de Melioratis di restituire ai cittadini del Comune i beni mobili ed immobili sequestrati e di rimettere in libertà le persone detenute; conferma a Montesanto i patti stretti con la Chiesa sin dal tempo di Innocenzo III; libera il Comune da ogni obbedienza al Rettore ed ai suoi ufficiali, ove non rispetti- no le immunità e franchigie del Comune, i cui abitanti con tutte le loro cose vengono presi sotto la protezione « Beati Petri et sedis Apostolice ».
  • Doc. n. 28: 1406, apr. 24, Roma: Gregorio XII avendo appreso che il Rettore della Marca Ludovico de Melioratis non ha restituito, secondo gli ordini da lui trasmessi, i beni ingiustamente tolti ai Comuni ed ai singoli cittadini della Provincia, ordina con suo Breve ai Priori di Montesanto di non pagare alcunché al Rettore suddetto.
  • Doc. n. 29: 1407, nov. 22, Rimini: Gregorio XII comunica ai Priori di Montesanto di aver ridotto la loro taglia per il pagamento dei soldati arruolati « pro custodia Provincie » da 1000 a 500 fiorini; ciò in considerazione delle guerre e pestilenze e soprattutto «ex ò.iris et inhumanis guerris et excidiis factis et illatis per nobilem virum Ludovicum de Melioratis».
  • Doc. n. 30: 1409, sett. 3, Aquileia: Gregorio XII raccomanda ai Priori di Montesanto di difendere il Pievano Monte di Camplo nel possesso della Pieve di S. Stefano.
  • Doc. n. 31: 1409, sett. 29, Pisa: Alessandro V comunica ai Priori di Montesanto di aver restituito a Giovanni di Roberto, pievano di S. Stefano, con tutti i beni precedentemente in godimento, la pievania toltagli dallo scismatico Vescovo di Recanati.
  • Doc. n. 32: 1411, apr. 29, Gaeta: Gregorio XII concede a Montesanto il privilegio per lavori di scavo di un canale e per la costruzione di un mulino.
  • Doc. n. 33: 1411, apr. 29, Gaeta: Gregorio XII comunica ai Vescovi di Recanati ed Ancona e al Priore del Monastero di S. Maria a piè di Potenza il privilegio concesso a Montesanto per la costruzione di un mulino, e stabilisce pene per chi osasse non riconoscere il privilegio medesimo.
  • Doc. n. 34: 1411, ag. 2, Gaeta: Gregorio XII comunica al Pievano di Santo Stefano in Montesanto la donazione di « quoddam splatium in platea communi diete Terre » (spazio nel quale i cittadini non possono stare anche per ... i venti che continuamente vi soffiano) affinché il Comune vi faccia costruire case « ad decorem diete platee et commoditatem gentium stantium in eadem ».
  • Doc. n. 35: 1412, apr. 24, Roma: Gregorio XII intima ai Rettori, Vicari ad ufficiali della Chiesa di non molestare Montesanto ed i suoi abitanti, sotto pena di scomunica.
  • Doc. n. 36: 1412, mag. 25, Gaeta: Gregorio XII comunica ai Priori di Montesanto di aver avocato a sé la decisione del pagamento delle taglie imposte al loro Comune.
  • Doc. n. 37: 1412, giug. 11, Gaeta: Gregorio XII assolve Montesanto dalle pene comminate ai ribelli e la reintegra nei privilegi goduti precedentemente.
  • Doc. n. 38: 1412, giug. 11, Gaeta: Gregorio XII, essendo Montesanto ridotta da cinquecento e duecentocinquanta « fumanti » per le recenti guerre e per la peste dell'anno precedente, concede al Comune di pagare una taglia di 500 fiorini « pro stipendiis gentium armorum pro custodia provincie Marchie Anconitane>> invece di mille, giacché tale era la somma pagata da Montesanto, prima che da Bonifacio IX fosse elevata a mille fiorini.
  • Doc. n. 39: 1412, giug. 23, Gaeta: Gregorio XII solleva Montesanto dal pagamento di alcuni pesi camerali.
  • Doc. n. 40: 1414, gen. 13, Montesanto: « tempore... Johannis divina providentia pape XXIII»: il Consiglio di Credenza di Montesanto delibera di convocare il Consiglio generale il 14 gennaio. Convocato detto Consiglio, Niccolò Bonaccorsi propone la tariffa dei notai, graduata a seconda delle facoltà economiche dei testatori, ed il Consiglio approva le tariffe proposte. Il 29, marzo 1419 Marino di Tocco vescovo di Recanati e Macerata e Vicegerente della Marca ratifica la deliberazione del Consiglio generale di Montesanto.
  • Doc. n. 41: 1414, mar. 10, Bologna: Giovanni XXIII, considerando « damna et pressuras quas pro servanda ad nos et eandem Ecclesiam fidelitate in continuis guerris ab hostibus passi sunt », cosicché « facultatibus et personis diminuti nullo modo sufficiunt >>, riduce la « tallia » che i Montesantesi debbono pagare alla Sede apostolica da fiorini 992 e 14 marche anconitane a 500 fiorini.
  • Doc. n. 42: 1414, mag. 18, Bologna: Giovanni XXIII concede a Montesanto la potestà « recipiendi et sindicandi omnes et singulos officiales in dieta terra ... electos et in posterum eligendos absque alicuius Rectoris seu Officialis ipsius Provintie licentia seu confirmatione ».
  • Doc. n. 43: 1414, mag. 18, Bologna: Giovanni XXIII concede a Montesanto, stremata dalle guerre, la esenzione da tutte le imposizioni e taglie « durante hoc sedis apostolice beneplacito».
  • Doc. n. 44: 1414, mag. 18, Bologna: Giovanni XXIII libera Montesanto dal pagamento di una gabella sulla vendita del sale.
  • Doc. n. 45: 1414, mag. 18, Bologna: Giovanni XXIII concede ai Priori di Montesanto di poter vendere il sale agli abitanti del Comune nella quantità ad essi necessaria senza pagare la gabella.
  • Doc. n. 46: 1416, feb. 27, Costanza: il Concilio di Costanza loda e raccomanda ai Priori di Montesanto, con apposita Bolla conciliare, Giovanni di Roberto, pievano di S. Stefano in Montesanto, il quale « de dicto Sacro Concilio optime meritus est ».
  • Doc. n. 47: 1418, apr. 3, Firenze: Martino V comunica a Marino, Vescovo di Recanati e Macerata e Vicelegato nella Marca Anconitana, l'assoluzione di Montesanto dalle censure e condanne in cui àetto Comune era incorso per avere aderito al partito di Gregorio XII e Giovanni XXIII nonché per altri fatti, e restituisce al Comune i privilegi, benefici ed onori che godeva anteriormente a tali condanne.
  • Doc. n. 48: 1418, apr. 3, Firenze: Martino V conferma a Montesanto gli antichi privilegi, assolvendolo da ogni censura.
  • Doc. n. 49: 1423, feb. 14, Recanati: mandato di procura di Francesco cli Pietro a sindaco e procuratore di Recanati nelle cause e liti contro Castelfidardo, Osimo, Montefano, Montecassiano, Montesanto, Montelupone e Macerata, nonché contro qualsiasi altra Co:,:nunità e persona.
  • Doc. n. 50: 1423, set. 29, Montesanto: 1) mandato di procura conferito a Lodovico di Tommaso e Geronzio di Andrea per impedire al Comune di Recanati di scavare un canale sottraente acqua al fiume Potenza; i due procuratori sono abilitati a comparire innanzi a qualsiasi giudice; 2) il mandato è ampliato, con aggiunta 27 ottobre stesso anno, anche contro altri Comuni; 3) in data 27 ottobre, Francesco di Pietro di Recanati sindaco e procuratore di Recanati, fa opposizione contro Montesanto. (Sono tre pergamene cucite insieme).
  • Doc. n. 51: 1423, ott. 9, Montesanto: Vanni di Cola da Fermo, procuratore di Giacomo Migliorati amministratore della mensa vescovile di Fermo, costituisce procuratori della stessa mensa Martino di Nicola e Nallo di Giorgio da Montesanto per ripristinare e conservare i diritti e le proprietà della mensa nei confronti del Comune di Recanati o di qualsiasi altro Comune.
  • Doc. n. 52: 1424, sett. 25, Montesanto: i Priori di Montesanto conferiscono a Niccolò di Giovanni il mandato per prendere a mutuo 330 ducati d'oro dal Comune di Ancona o da qualsiasi altro Comune.
  • Doc. n. 53: 1428, ott. 7, Roma: Martino V concede a Montesanto di esigere il pedaggio da chi transita nel territorio del Comune.
  • Doc. n. 54: 1433, mar. 9, Montesanto: copia del testamento di Cecca di Giacomuccio da Col di pietra del Comitato di Camerino: la testatrice chiede di essere seppellita in S. Francesco e lascia alla Chiesa 2 ducati ed un cero del valore di 15 soldi; alla Chiesa di S. Maria degli Eremitani un altro cero, ed altri ancora alle confraternite di S. Maria Maddalena e San Giuliano; 12 denari al Vescovo di Fermo « pro sua canonica portione » ; una salma e mezza di grano ai poveri; universale erede della parte restante è Bartolomeo di Mattiolo suo marito.
  • Doc. n. 55: 1434, giug. 9, Roma: Eugenio IV concede ai Priori di Montesanto di poter giudicare le cause di seconda istanza.
  • Doc. n. 56: 1443, ag. 28, Montesanto: il Consiglio generale nomina procuratore Massiolino di Stefano di Montesanto affinché si present i al Vescovo di Spoleto, commissario di Eugenio IV nella Marca, per ottenere il perdono di tutti i delitti commessi dal Comune e da singoli cittadini di Montesanto « occasione rebellionis facte ad petitionem magnifici domini Comitis Francisci Sfortie » e per ottenere altresì la reintegrazione del Comune nei precedenti diritti e privilegi.
  • Doc. n. 57: 1445, gen. 18, Roma: Eugenio IV conferma a Montesanto i privilegi, le esenzioni, il condono di pene, la remissione di taglie, ecc. già concessi dal Legato Ludovico Aquileiense cardinale di San Lorenzo in Damaso (sono riportati alla lettera i « capitula facta conventiones necnon gratie exemptiones et immunitates » ed ogni altro accordo tra Montesanto ed il Legato).
  • Doc. n. 58: 1445, gen. 20, Roma: Eugenio IV assolve Montesanto dai crimini commessi al tempo · di Francesco Sforza e concede una riduzione della « tallia ».
  • Doc. n. 59: 1447, apr. 27, Roma: Niccolò V conferma con suo Breve ai Montesantesi, secondo le suppliche presentate dai loro ambasciatori, gli statuti ed i privilegi del Comune secondo quanto già concesso da Martino V ed Eugenio IV e dai loro predecessori; demanda al Legato della Marca, dopo opportuna e benevola considerazione, la decisione su altre richieste, tra cui quella sul sale, esposte dagli ambasciatori di Montesanto.
  • Doc. n. 60: 1447, dic. 10, Roma: Niccolò V, avendo gli ambasciatori di Montesanto lamentato di essere costretti dalla Curia provinciale al pagamento di taglie ad essi condonate da Eugenio IV, ordina con sno B~egato della Marca di non far richiedere dal Tesoriere altre somme al Comune.
  • Doc. n. 61: 1449, mar. 1, Roma: essendosi a lui presentati ambasciatori di Montesanto a lamentare che molte somme da essi versate nei tempi precedenti non siano state conteggiate dal Tesoriere della Provincia della Marca, Niccolò V, riconosciuta la fondatezza del ricorso, informa con suo Breve il Legato della Marca di aver ridotto la taglia di Montesanto a 500 fiorini l'anno e di aver concesso un ulteriore abbuono di 100 fiorini l'anno su detta somma, fino al totale pareggio del dare e dell'avere.
  • Doc. n. 62: 1449, ag. 26, Montesanto: il Consiglio generale di Montesanto costituisce procuratori Baldassarre di ser Nallo e Pier Tommaso di Ludovico affinché si presentino al Tesoriere della Marca Antonio Fatati per definire le partite di debiti e crediti con la Tesoreria. (Il Fatati fu successivamente Vescovo di Ancona, e dichiarato Beato dalla Chiesa).
  • Doc. n. 63: 1455, apr. 29, Roma: Callisto III conferma a Montesanto quanto già concesso con la Bolla di Eugenio IV del 18 gennaio 1445, tra cui la facoltà del Comune di darsi « reformationes et ordinamenta » senza la necessità della approvazione del Rettore, purché non siano « contra ecclesiasticam libertatem ».
  • Doc. n. 64: 1458, ott. 26, Roma: Pio II conferma con suo Breve a Montesanto i diritti e privilegi già concessi dai suoi predecessori, nonché gli statuti del Comune.
  • Doc. n. 65: 1460, apr. 3, Siena: Breve di Pio II al Vescovo di Grosseto Tesoriere della Marca, il quale viene invitato a fare un esatto computo dei pagamenti già effettuati dal Comune di Montesanto, secondo le ricevute esibite da Benedetto, cancelliere ed oratore di Montesanto a lui presentatosi.
  • Doc. n. 66: 1460, lugl. 30, Siena: Pio II raccomandata caldamente con suo Breve ai Priori di Montesanto di dare tutto il possibile aiuto al Legato della Provincia ed all'esercito pontificio alleato del Re di Sicilia, affinché i nemici siano respinti lontano dalla Marca: « commodius etiam geritur bellum in finibus alienis quam in propriis ».
  • Doc. n. 67: 1460, dic. 28, Venezia: Pasquale Maripetro, Doge di Venezia, raccomanda ai Priori di Montesanto un negozio di Stefano di Manerbio cittadino veneto.
  • Doc. n. 68: 1461, mar. 10, Venezia: lettera del Doge Pasquale Maripetro esortante i Priori di Montesanto a far restituire dieci ducati a Stefano di Manerbio, come richiesto con lettera precedente.
  • Doc. n. 69: 1462, mag. 13, Venezia: il Doge di Venezia Cristoforo Mauro annuncia la sua elezione ai Priori di Montesanto.
  • Doc. n. 70: 1463, apr. 20, Roma: Pio II comunica con suo Breve ai Priori di Montesanto il suo desiderio che Mariano de' Cacciaconti cittadino senese sia da essi eletto a loro podestà, giacché « propter ipsius virtutem et integritatem bene et laudabiliter administrabit ».
  • Doc. n. 71: 1464, sett. 30, Roma: Paolo II conferma a Montesanto con suo Breve gli statuti, privilegi e diritti già approvati o concessi dai suoi predecessori; ed avendo ricevuto le lamentele del Comune contro gli ufficiali della Curia, i quali con vari pretesti vessano i cittadini di Montesanto, decreta che « si quis officialis diete Curie provintie nostre Marcltle Anconitane ad dictam terra mse conferret, si eum contra quem processerit non invenerit delinquentem, non possit ab eo aliquid pro viatico aut aliter exigere »; condona infine la terza parte della taglia dell'anno successivo, affinché sia destinata alla riparazione delle mura castellane.
  • Doc. n. 72: 1471, lugl. 16, Recanati: i Priori di Recanati scrivono ai Priori di Montesanto promettendo che gli Schiavoni o Albanesi o altri stranieri che avessero commesso qualche delitto in Montesanto saranno puniti anche dai magistrati di Recanati, se perverranno nelle loro mani. (La pergamena è molto guasta e ridotta in frammenti).
  • Doc. n. 73: 1471, sett. 6, Roma: Sisto IV conferma con suo Breve i diritti e privilegi di Montesanto, e condona un terzo della taglia dell'anno successivo, affinché la somma risultante sia destinata alla riparazione delle mura castellane.
  • Doc. n. 74: 1471, nov. 24, Venezia: il Doge di Venezia Niccolò Tron annuncia la sua elezione ai Priori di Montesanto.
  • Doc. n. 75: 1472, ag. 15, Montesanto: estratto del testamento di Roberta di Benedetto di Antonuccio, vedova di Giovanni da Montesanto, la quale vuole essere sepolta nella chiesa di S. Maria degli Eremitani, e lascia alla Pieve di S. Stefano un cero del valore di un fiorino, alla Chiesa di S. Maria altro cero di egual valore, alla Chiesa di S. Francesco un cero di 20 soldi, alla Confraternita dei SS. Giovanni e Giacomo un cero di 10 soldi; 12 denari al Vescovo di Fermo, al Comune 200 fiorini più un fondo rustico per l'officiatura della Pieve, più una somma per l'acquisto di un calice e di un messale; esecutore testamentario è costituito ser Allocuzio di ser Nallo, erede universale del resto Stefano di Capria suo nipote.
  • Doc. n. 76: 1481, apr. 4, Montesanto: composizione fra il Comune di Montesanto e Gabriele dei Gabrielli giudice civile e criminale della Marca, per aver il Comune fatto impiccare il 4 gennaio Piersante da Ascoli, armigero della Curia, « quia plura commiserat et perpetrarat».
  • Doc. n. 77: 1484, ott. 27, Roma: Innocenzo VIII conferma con suo Breve a Montesanto i diritti e privilegi concessi dai Pontefici suoi predecessori; concede per tre anni una riduzione di 100 fiorini sulla taglia dovuta alla Camera apostolica affinché i Montesantesi possano acquistare una quantità di grano che negli anni precedenti erano stati costretti a vendere; concede altresì l'esenzione da ogni tassa e gabella per il grano che dovranno importare da altre città, nella quantità ad essi necessaria; ordina che i « baiuli sive executores » non possano riscuotere più della mercede e del viatico previsti dalle Costituzioni della Marca; che gli ecclesiastici sia secolari che regolari non possano esportare grano dal Comune, specialmente in tali tempi di carestia; e giacché nelle cause criminali molti accusati interpongono appello solo per prolungare il giudizio, ordina che nel Comune di Montesanto tutti quelli che interporranno appello in dette cause debbano prima versare in deposito al Comune la metà della multa alla quale sono stati condannati nel precedente giudizio ed « in pecunia numerata », eccetto che siano in condizioni di evidente povertà; in caso contrario, « appellatio ipso iure sit et esse intelligatur nulla>>. Infine per alleviare le spese del Comune già molto gravato, ordina che nessun Podestà od ufficiale di esso possa ricevere più della somma stabilita come salario alla sua elezione sotto « aliquo pretextu vel colore etiam cum litteris superiorum »; chi facesse in Consiglio proposte contro tale decisione del Pontefice, venga per ciò stesso condannato alla multa di 100 ducati, 75 dei quali alla Camera Apostolica e 25 al denunziante.
  • Doc. n. 78: 1484, nov. 3, Roma: Innocenzo VIII conferma con suo Breve ai cittadini ài Montesanto il diritto di eleggersi liberamente il Podestà ed il Cancelliere, ed annulla ogni precedente elezione fatta contro la volontà del Comune: « maxime cum, sicut ex oratoribus vestris intelleximus, electiones huiusmodi plerumque fiant potius ad instantiam aliorum et quodammodo coacte, quam ex arbitrio et voluntate vestra: quo fit ut interdum non bene quieti vestrae et iustitiae consulatur ».
  • Doc. n. 79: 1490, lug. 23, Roma: Innocenzo VIII informa con suo Breve il Tesoriere della Marca di aver prorogato per un triennio il condono, già concesso per due trienni a Montesanto, di 100 ducati l'anno dalla taglia dal Comune dovuta alla Camera apostolica, in considerazione della spesa del Comune incontrata per il riacquisto di certi grani che anteriormente era stato costretto a vendere. La concessione però perderà ogni valore con la scadenza del triennio.
  • Doc. n. 80: 1490, ag. 26, Venezia: lettera del Doge Agostino Barbadoro, che raccomanda ai Priori di Montesanto il cittadino veneziano Girolamo di Augusto.
  • Doc. n. 81: 1493, mag. 7, Roma: Alessandro VI conferma con suo Breve gli statuti, i ~ti ed i privilegi di Montesanto, e proroga di un anno la dilazione triennale nel pagamento della taglia già concessa da Innocenzo VIII.
  • Doc. n. 82: 1496, lug. 9, Roma: memoriale di Piergentile di ser Angelo da Montesanto, il quale aveva venduto 160 salme di grano a Francesco di ser Benedetto da Civitanova nel 1495, da conferirsi con il raccolto dell'anno successivo; il venditore, non potendo adempiere al suo obbligo per un decreto del Vicelegato della Marca il quale proibiva l'esportazione dei grani dai territori dei Comuni, chiede al cardinale Alessandrino, vescovo di Ragusa e Tesoriere generale dello Stato ecclesiastico, di poter consegnare il grano venduto. Con suo rescritto posto sotto il memoriale del richiedente, il Tesoriere concede quanto richiesto.
  • Doc. n. 83: 1496, lugl. 26, Roma: Alessandro VI trasmette con suo Breve al Vicario del Vescovo di Fermo una lettera « presentibus introclusam manu dilecti filii Joannis cardinalis Alexandrini in presentia nostra signatam ... ut vocatis vocandis ad illius executionem procedas iuxta eius signaturam». (Non ci è pervenuta la lettera del cardinale).
  • Doc. n. 84: 1498, apr. 28, Roma: Alessandro VI comunica al Vicario generale « in spiritualibus » nella Marca e ad altri dignitari ecclesiastici il permesso di costruzione del convento dei Frati Osservanti in Montesanto.

SECOLO XVI

  • Doc. n. 85: 1500, mag. 5, Montesanto: il cardinale Francesco Piccolomini, Vescovo di Fermo, quale erede di Dionisio Pierleoni da Montesanto, vende una superficie di terra a Ser Francesco di Giovanni da Montesanto, rappresentante del Comune.
  • Doc. n. 86: 1500, nov. 11, Fermo: Giovanni de Serninis, canonico fermano e Vicario generale del vescovo Francesco Piccolomini, rende nota una Bolla di Alessandro VI in data 28 aprile 1498 con cui il Pontefice autorizza la costruzione in Montesanto di una chiesa con campanile, chiostro, cimitero, dormitorio, orto e giardino da parte dei Minori Osservanti, e ad essa dà esecuzione.
  • Doc. n. 87: 1504, gen. 1, Roma: Giulio II conferma con suo Breve ai Priori di Montesanto gli statuti e privilegi del Comune, riduce di un terzo, per un anno, la taglia dovuta alla Sede apostolica e concede ad esso « ut sine aliqua dispensatione Superiorum diete Provintie offitium damnorum datorum per decem annos a data presentium inchoandos hominibus diete terre libere vendere possit ».
  • Doc. n. 88: 1507, mag. 31, Roma; Raffaele Riario, Cardinale di S. Giorgio,Vescovo di Albano e Camerario pontificio, in nome di Papa Giulio II conferma a Montesanto il diritto di libera elezione del Podestà e degli Ufficiali del Comune.
  • Doc. n. 89: 1513, giug. 22, Roma: Raffaele Riario, Vescovo di Ostia e Camerlengo di Santa Romana Chiesa, conferma al Comune di Montesanto i privilegi concessi da Alessandro VI e Giulio II circa l'esportazione del grano, concede un terzo delle taglie per la riparazione delle mura castellane, esime la città dal pagamento dello stipendio di dodici cavalieri ai quali il Comune è obbligato a dare soltanto « abitationem solitam, stramina et ligna », ed infine conferma al Comune la giurisdizione sui delitti commessi non solo dagli abitanti ma anche da alcuni privilegiati (in questo caso, dai « tesorieri » e dai « marescialli del sale »).
  • Doc. n. 90: 1513, lugl. 1, Roma: Raffaele Riario cardinale di S. Giorgio, Vescovo di Albano e Camerlengo di Santa Romana Chiesa, condona a Montesanto il pagamento dei pesi camerali.
  • Doc. n. 91: 1515, apr. 13, Roma: essendo Montesanto ricorsa al Pontefice contro l'ordine, presentato dagli ufficiali di Giuliano dei Medici e di Francesco Maria Duca di Urbino, di pagare lo stipendio a dodici cavalieri dell'esercito pontificio, Leone X conferma con suo Breve ai Priori che il Comune, secondo i precedenti patti, è tenuto a pagare lo stipendio di soli sei cavalieri. (Il Breve è steso dal Sadoleto, « abbreviatore » di Leone X).
  • Doc. n. 92: 1515, apr. 19, Roma: Girolamo Ghinucci, Vescovo di Ascoli ed Uditore generale della Camera apostolica, ordina agli ingiusti detentori di restituire tutti i beni mobili ed immobili del Comune di Montesanto, in base ad una Bolla di papa Leone X in data dello stesso giorno 19 aprile 1515.
  • Doc. n. 93: 1523, mag. 28, Macerata: compromesso in data 16 marzo 1522 tra Montelupone e Montesanto per l'uso dell'acqua del Potenza, da sfruttarsi dalle due città in periodi uguali dell'anno; il compromesso è confermato in data 28 maggio 1523.
  • Doc. n. 94: 1523, lugl. 31, Roma: Adriano VI conferma con suo Breve a Montesanto tutti i diritti e privilegi ed ordinamenti, compresi quelli « super ordine Magistratuum », riconosciuti da Leone X e dai suoi predecessori, purché « contra libertatem ecclesiasticam non tendant ac in viridi sint observantia ».
  • Doc. n. 95: 1524, mag. 8, Roma: Clemente VII conferma con suo Breve a Monte santo le precedenti concessioni, privilegi, immunità ecc., e concede particolari favori (libera nomina da parte del Comune dell' « Ufficiale dei danni dati», esonero dal pagamento di gabelle, ecc.) richiesti da Montesanto per mezzo del suo ambasciatore Angelo Adriani.
  • Doc. n. 96: 1535, mag. 4, Roma: Paolo III conferma con suo Breve al Comune di Montesanto « previlegia et indulta, nec non consuetudines et statuta », riconosciuti e concessi dai Pontefici suoi predecessori.
  • Doc. n. 97: 1537, mar. 15, Roma: Paolo III libera Montesanto dal pagamento del «pallio» alla città di Fermo, che avveniva nella festa dell'Assunzione di ogni anno.
  • Doc. n. 98: 1543, mar. 13, Roma: Paolo III scomunica Giuliano Barbarossa, che aveva tolto un termine dei confini tra Montelupone e Montesanto.
  • Doc. n. 99: 1547, nov. 7, Roma: G. B. Guidoboni, « iuris utriusque doctor », conferma, su ordine del Cardinale Guidiccioni, che Montesanto è stata liberata dal tributo del « pallio » alla città di Fermo.
  • Doc. n. 100: 1549, feb. 15, Roma: Paolo III conferma con suo Breve ai Priori di Montesanto di aver liberato il loro Comune « ab onere solvendi quoddam pallium, seu illius estimationem decem libras denariorum monetae illarum partium non excedentem, in festo Assumptionis beatae Mariae Virginis dilectis filiis communitati civitatis (Firmanae) seu illius Cathedrali ecclesiae in signum subiectionis, fidelitatis et obedientiae singulis annis antea forsan etiam immemorabili tempore, nullo quidem jure, sed ob dictorum communitatis et hominum potentiam ».
  • Doc. n. 101: 1550, feb. 16, Roma: Giulio III conferma con suo Breve a Montesanto privilegi, concessioni ed immunità già accordate dai precedenti Pontefici.
  • Doc. n. 102; 1555, set. 12, Roma: Paolo IV comunica al Vicelegato della Marca l'indulto concesso a Montesanto per quanto riguarda la gabella degli animali e lo « ius pascendi ».
  • Doc. n. 103: 1556, lug. 27, Roma: Paolo IV conferma a Montesanto « omnes libertates gratias concessiones libe rationes exemptiones et immunitates » concesse da Paolo III, Giulio III ad altri Pontefici, nonché la totale liberazione dal pagamento del «pallio» alla città di Fermo.
  • Doc. n. 104: 1560, gen. 22, Roma: Pio IV conferma a Montesanto la liberazione dal pagamento del «pallio>> alla città di Fermo.
  • Doc. n. 105: 1560, gen. 22, Roma: Pio IV conferma con suo Breve a Montesanto la liberazione dal pagamento del «pallio» alla città di Fermo.
  • Doc. n. 106: 1561, lug. 4, Roma: Pio IV, avendo appreso che laici ed ecclesiastici di Montesanto con diversi pretesti ricusano di pagare agli ufficiali pontifici e del Comune di Montesanto la loro quota del sussidio triennale di 300.000 scudi già imposto da Paolo III « pro occurrentibus Sedis apostolicae necessitatibus » e successivamente prorogato da altri Romani Pontefici, ed arrecano così pregiudizio alla Camera apostolica e gravissimo danno al Comune, costretto a pagare una forte somma, comunica con suo Breve al Legato della Marca che nessuno può esentarsi da detto pagamento nonostante diritti e privilegi goduti per qualsiasi motivo, che il Pontefice intende in tal caso revocati, « non obstantibus piae memoriae Bonifaci papae VIII etiam praedecessoris nostri de una, ac Concilii generalis de duabus, non tamen tribus dictis, et aliis constitutionibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque ».
  • Doc. n. 107: 1564, mag. 3, Roma: Pio IV concede con suo Breve al Comune di Montesanto l'importo delle pene pecuniarie, multe e confische di beni, dovuto alla Camera apostolica dai condannati nei processi criminali o per qualsiasi altra ragione (dette entrate, già riscosse dai Comuni, erano state da Pio IV avocate alla Camera Apostolica), purché la somma risultante sia usata per lavori di difesa e di rafforzamento della rocca del porto e delle mura castellane ( « Arcem sive fortalitium Portus in littore maris Adriatici, ad defensionem vestram et aliorum locorum convicinorum ac nautarum illac comeantium contra immanissimorum Turcarum et Piratarum violentiam et impetum littora illa frequenter infestantium et quandoque dictam Arcem et portum ipsum invadentium, constructum habere, et ad eius tutelam et propugnationem aliqua tormenta valde necessaria esse .... ita ut ex illis perceptis duo tormenta bellica cannones vulgo vocata, seu illorum loco, si aptiores fore videbuntur, tres sacros nuncupatos ad defensionem eiusdem Arcis seu Fortalitii ibi collocandas, quam primum fieri realiter et cum effectu curetis, et illis postmodum factis, successive easdem poenas et mulctas ac bonorum confiscationes pro tempore provenientes in restaurationem murorum ipsius Terrae et Arcis, ac manutentionem dicti Portus convertere omnino teneamini » ).
  • Doc. n. 108: 1564, dic. 21, Roma: Pio IV conferma con suo Breve, su richiesta di Ausonio Sereno, pievano di Santo Stefano, e del Comune di Montesanto, l'accordo tra la Pieve ed il Comune dopo la lunga lite sullo « ius pascendi »; le condizioni dell'accordo sono singolarmente ripetute e confermate « pro illius firmiori subsistentia » per mezzo dell'autorità apostolica.
  • Doc. n. 109: 1565, mar. 19, Roma: Pietro Guicciardini, Referendario della Segnatura, Uditore della Rota e Chierico della Camera Apostolica, conferma a Montesanto, contro le richieste di Montelupone, il diritto di costruire una chiusa sul fiume Potenza ( è integralmente riportata nella sentenza la richiesta di Montesanto).
  • Doc. n. 110: 1566, mar. 26, Roma: Pio V conferma a Montesanto statuti, ordinamenti, concessioni e privilegi di cui gode per opera dei precedenti Pontefici, nonché « liberationem cuiusdam asserti pallii civitatis Firmanae et... praetoris seu potestatis electionem absque alicuius Provinciae Marchiae Legati seu Vicelegati vel Gubernatoris confirmatione et approbatione, merumque et mixtum imperium et gladii potestatem »; concede il libero commercio dei grani nel Comune e nella Provincia della Marca senza bisogno di licenza, revocando un decreto di Pio IV, ed attribuisce al Comune la nomina di un cittadino per la vendita del sale nel territorio di Montesanto al prezzo « quo Dohanerii salariae Marchiae in magazzenis et locis solitis in particulari vendent ».
  • Doc. n. 111: 1566, mar. 26, Roma: è copia esatta del precedente.
  • Doc. n. 112: 1569, mag. 8, Roma Alessandro Riario, Uditore della Camera Apostolica, con una sentenza dichiara nulla la vendita di beni di proprietà della Chiesa di S. Maria Maddalena in Montesanto, effettuata dai beneficiati a privati cittadini.
  • Doc. n. 113: 1570, lug. 3, Roma: Antonio Maria Salviati, Chierico della Camera Apostolica, attesta al Cardinale Giovanni Girolamo Albani, Governatore della Marca, il privilegio di Montesanto sullo « ius pascendi, affidandi et vendendi pascua », contro il quale sia era ribellato Stefano Guarnieri di Osimo, abate commendatario di S. Maria sul ponte di Potenza.
  • Doc. n. 114: 1571, dic. 5, Roma: il Cardinale Camerlengo Luigi Cornelio conferma a Montesanto la regolarità dei conti del Comune fino al novembre 1571.
  • Doc. n. 115: 1573, apr. 10, Roma: Gregorio XIII conferma con suo Breve, su richiesta del Comune, statuti, costituzioni, privilegi ed immunità ecc. già concessi a Montesanto dai pontefici suoi predecessori, assolvendo il Comune ed i singoli abitanti da ogni ecclesiastica censura e condanna « si quibus quomodolibet innodati.... mandantes modernis et pro tempore existentibus Provinciae nostrae Marchiae Anconitanae Vicelegato, Gubernatori, Thesaurario etc. » l'osservanza della sua volontà. (Caratteristica certa novità di espressioni nel Breve, pur nel consueto linguaggio curiale).
  • Doc. n. 116: 1575, lug. 26, Roma: il Cardinale Luigi Cornelio, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, conferma al Comune di Montesanto, nonostante l'opposizione di Tommaso di Piercaterino, il privilegio di riscuotere le multe e le pene pecuniarie inflitte dal Podestà.
  • Doc. n. 117: 1576, gen. 9, Montesanto: testamento di Sebastiano Paparella, cittadino di Montesanto, il quale lascia: 400 scudi a Firenze per dotare fanciulle povere ; 100 scudi annui alla moglie Maddalena per gli alimenti, nonché tutte le collane ed ornamenti (più la metà dei panni di lino e di lana fino a quando essa dimorerà a Firenze); con la riscossione dei suoi crediti, si comperi un fondo rustico in Montesanto per dotare fanciulle povere da scegliersi ad arbitrio del Rettore del Collegio dei Gesuiti, del Padre guardiano dei Conventuali e di quello degli Osservanti; lascia al nipote Bernardino Montirone due terzi dei suoi libri di medicina, mentre l'altro terzo va a Ventidio Tamberlani di Giacomo; a Fabio Mirto di Ascoli lascia « vestes sive, ut vulgo dicitur, sottanasde panno lane nec non unum pallium sive ferrarolum rassie novum » e tutti i libri di umanità e di Sacra Scrittura, nonché 25 fiorini; ad Orazio Augeni suo cugino lascia la casa (già donata « inter vivos »); di tutti i beni restanti siano eredi le sorelle Ludovica e Antonia. (Sebastiano Paparella ha pubblicato opere di medicina in Macerata, per i tipi del Martellini. Fabio Mirto di Ascoli, uno dei beneficiari del testamento, fu in seguito Arcivescovo di Nazareth, Vescovo di Ascoli e Vicelegato della Marca).
  • Doc. n. 118: 1585, dic. 12, Roma: Sisto V conferma con suo Breve a Montesanto i diritti e privilegi concessi dai precedenti Pontefici, predecessori e successori di Paolo III, e concede al Comune di esigere un bolognino di tassa per ogni fiorino sui contratti di compravendita di beni stabili (sono esonerati chiese, monasteri, ospedali e luoghi pii) per la manutenzione delle vie e del ponte che conducono a Loreto.
  • Doc. n. 119: 1586, mag. 2, Roma: il Cardinale Filippo Vastavillani conferma a Montesanto gli introiti provenienti dalle condanne dei processi criminali.
  • Doc. n. 120: 1586, dic. 3, Roma: Sisto V comunica all'Arcivescovo di Fermo, Vicario generale « in spiritualibus » nella Marca, di aver accordato a Montesanto la commutazione delle disposizioni testamentarie Masina nel modo richiesto dal Comune.
  • Doc. n. 121: 1587, ott. 13, Recanati: copia notarile, per mano del notaio Pancrazio Petili di Loro Piceno, di un atto del 1342 con cui i Comuni di Montesanto e di Recanati addivenivano ad una composizione per condurre l'acqua del fiume Potenza ai rispettivi mulini.
  • Doc. n. 122: 1594, lug. 8, Roma: il Cardinale Pietro Aldobrandini, « ad cognoscendas causas Communitatum Status Ecclesiastici a Sanctissimo Domino Nostro Papa specialiter deputatus », intima a Montesanto il pagamento di 40 some di grano.

SECOLO XVII

  • Doc. n. 123: 1604, gen. 7, Roma: il Cardinale Camerlengo Pietro Aldobrandini conferma il privilegio del Comune di Montesanto di nominare i Consiglieri di Credenza ed i Priori.
  • Doc. n. 124: 1604, mar. 17, Roma: Marcello Lante, Uditore della Curia Romana, avoca a sé la causa vertente tra Teodoro Masini e Pietro Stefano Censi di Montesanto, i quali si contendevano il posto di Priore.
  • Doc. n. 125: 1604, ott. 1, Roma: Clemente VIII con suo Breve comunica ad Ottavio Bandini, Cardinale di Santa Sabina, Arcivescovo di Fermo e Vicario generale « in spiritualibus >> nella Marca, di aver assolto i magistrati di Montesanto e gli amministratori del Monte di Pietà dalle pene in cui erano incorsi per il mancato pagamento di una gabella; in parziale riparazione, Montesanto dovrà pagare 100 scudi l'anno per sei anni, alla vigilia della festa dell'Assunzione.
  • Doc. n. 126: 1618, ..... 7, Roma: il Cardinale Scipione Borghese avoca a sé la causa tra il Comune di Montesanto e Lorenzo Adriani circa il pagamento della somma di 41 scudi.
  • Doc. n. 127: 1619, dic. 5, Roma: Gian Domenico Spinola, Referendario di Papa Paolo V, emette una sentenza a favore di Pompeo Mercendari di Montesanto il quale, benché imbussolato tra i Priori del Comune, era stato successivamente cancellato dal numero del Consiglio di Credenza, nel quale viene restituito per effetto della sentenza.
  • Doc. n. 128: 1642, mar. 11, Roma: Mario Teodoli, Uditore generale della Camera apostolica, attesta e conferma il diritto di Montesanto di nominare ogni anno il predicatore della Quaresima nella Chiesa di S. Agostino, contro i tentativi dell'Arcivescovo di Fermo.
  • Doc. n. 129: 1665, giu. 26, Roma: il Cardinale Flavio Chigi conferma una proprietà che ha il Comune di Montesanto in contrada Marignano.
  • Doc. n. 130: 1665, ott. 3, Roma: Paluccio Albertosi, Protonotario e Referendario della Camera apostolica, ordina agli eredi Ortensia ed Ottavio Masina di lasciare ai Minori Conventuali alcuni beni ai quali i Frati hanno diritto, perché conferiti ad essi dal comune testatore.
  • Doc. n. 131: 1669, apr. 3, Roma: il Cardinale Giacomo Rospigliosi invia un monitorio contro i Minori Conventuali a favore del Comune di Montesanto, per il possesso di una superficie di terra posta dietro il Convento.
  • Doc. n. 132: 1672, feb. 27, Roma: il Cardinale Paluzzo Altieri, contro la richiesta di Marcantonio e Giambattista Marefoschi di Montesanto, conferma il diritto del Comune di Montesanto di riscuotere tasse nelle contrade di Marignano e Massagerio.

Pergamene non incluse nell' inventario del prof. Cecchi , rinvenute nel corso dei lavori di riordino.

  • Doc. n.133: 1463 mag. 27, Rocca di Papa: Il pontefice Pio II, rivolgendosi ad "Angelo Maccafani vescovo dei Marsi e ad Antonio Fatati vescovo di Teramo, residenti nella diocesi di Fermo", nonchè all' abate di S. Firmano, rilevata in Monte Santo la mancanza di una sede per i Frati minori osservanti, concede la facoltà di smembrare la chiesa di S. Girio da quella "matrice" di S. Stefano, assegnando la prima ai detti PP. osservanti, in deroga alle limitazioni di papa Bonifacio VIII.
    Nota: 37X53, 5. Sig. in piombo pend. V.n. "bolle", n.42. Caratteri in parte scoloriti in corrispondenza della seconda piegatura centrale.
  • Doc. n.134: 1463 mag. 27, Rocca di Papa: Il pontefice Pio II, avendo ordinato di erigere un'abitazione per i Frati minori osservanti con annessi campanile, cimi tero, chiostro, refettorio, dormitorio ed orto, accanto alla chiesa di S. Girio (lett. Gerio), nei pressi dell a terra di Monte Santo , concede l'indulgenza di 10 anni ed altrettante quarantene a coloro che, confessati, visiteranno la chiesa di S. Girio nel giorno della festa del santo dai primi vespri fino ai secondi ed a coloro che contribuiranno alla fabbrica suddetta o all' acquisto di libri, vasi e paramenti ad ornamento della chiesa.
    Nota: cm. 41X51, 5. Sigillo plumbeo pendente. v.n."Bolle", n. 48.
  • Doc. n.135: 1606 doc. n. 3,: genn. 10, Roma: Concessione del cardinale camerlengo Aldobrandini alla comunità santese , d'ordine del pontefice Paolo V, di poter celebrare la fiera il 25 maggio e nei due giorni precedente e successivo , con le consuete esenzioni e franchigie.
    Nota : cm 36 , 5X51. S.P.D. {sigillo pendente perduto in cera); resta la parte inferiore della teca.
    Presenti alcuni fori e lesioni in corrispondenza delle piegature. V.n. "Patenti , privilegi , esenzioni e licenze", n.1.
  • Doc. n.136: 1612 ott. 16, Roma: Mandato del cardinale camerlengo Pietro Aldobrandini affinchè si osservi il contenuto del precedente privilegio, concesso sei anni prima, di poter "indire" e "celebrare" la fiera nel giorno di S. Girio.
    Nota: cm.41, 5X54. Sigillo pendente in cera lesionato e mancante di qualche frammento, privo della parte superiore della teca.
    Perg. rovinata , necessita di restauro; attualmente non consultabile. V.n.: "Monitori, inibizioni, mandati ed istrumenti di decreto", n. 23.
  • Doc. n.137: 1654 ott. 14, Roma: Inibizione di Odoardo Vecchiarello, protonotario apostolico, a favore della comunità di Monte Santo contro quella di Monte Lupone nella causa inerente la chiusa sul fiume Potenza. Ribadendo la sentenza emanata nel 1565, si autorizza la comunità santese a conservare la chiusa sul fiume ed a convogliarne le acque per i propri mulini.
    Nota: cm.26, 5Xl8, 8. Sul verso relata di avvenuta notifica in data 5 genn. 1655 di mano di Pietro Sassolini , notaio e cancelliere comunale. Cfr. pergamena n. 109 e, nel medesimo archivio segreto, "lstrum. ..., posiz. di cause ..., altre scritt. diverse", n.1 (non è improbabile che tale pergamena facesse parte integrante, in origine , di tale fascicolo). V.n. assente.
  • Doc. n.138: 1655 ag. 20, Roma: Monitorio del protonotario apostolico Odoardo Vecchiarello, uditore di Camera, a favore di Bonaccorso de Bonaccorsi, il quale vanto un credito nei confronti della comunità di Mont' Olmo e degli eredi di Giovanni Battista de' Nobili.
  • Doc. n.139: cm. 18, 5X27. E' allegato un mandato esecutivo in carta (cm. 20X27), del medosimo uditore datato 11 apr. 1657.
    V.n. assente.
  • Doc. n.140: 1672 lu. 23, Roma: Il tesoriere generalo Girolamo Gastaldo concede alla comunità santese di celebrare la fiera il giorno 5 agosto, festa della Beata Vergine della Neve, con la possibilità di portare e vendere mercanzie ("panni, seta, animali di qualsivoglia spetie et altre robbe concernenti tanto la grascia, quanto l'annona") esenti dal pagarento di certi dazi. L'atto viene emanato d' ordine del pontefice Clemente X, il cui chirografo 20 luglio 1672 è trascritto nel privilegio medesimo.
    Nota: quaderno di cc. 6 ricoperto in pelle dorata; cm. 23, 5Xl6, 8.
    Sigillo pendente in cera.
    Restaurato nel 1961. V.n.: "Patenti, privilegi, esenzioni e licenze", n.2.
  • Doc. n.141: 1758 febb. 17, Roma: Decreto del cardinale Nerio Corsini, prefetto della Segnatura di Giustizia, circa la competenza della S. Congregazione del Concilio e dell'arcivescovo di Fermo nella causa vertente tra Orazio Mazzagalli e Silvestro Scoccia.
    Nota: cm.32, 5X12. L'atto viene però spedito l'11 agosto 1758. Sigillo aderente staccato dalla pergamena, la quale presenta alcune tracce di danni arrecati dall'umidità. V.n.
  • Doc. n.142: 1782 (o 1780) giu. 2 ( ? ), Roma: Il camerlengo, cardinale Carlo Rezzonico, concede la facoltà di celebrare una fiera entro la terra di Monte Santo nel giorno 30 novembre di ogni anno, festa di S. Andrea apostolo. L'atto viene emanato d'ordine del pontefice Pio VI, come dal chirografo trascritto nel privilegio medesimo recante la data del 31 maggio.
    Nota : quaderno di cc. 4; cm. 21, 7X15, 5.
    Il documento non può essere esaminato a fondo perchè danneggiato dall umidità; nella parte inferiore i caratteri sono in gran partedeleti; necessita di restauro. V.n. "Brevi", n.32.